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Diritti
del Consumatore

Costituzione
in Mora

Nel caso di mancato o parziale pagamento alla scadenza della fattura, Union Gas Metano s.p.a. costituirà in mora il Cliente con diffida legale inviata con Raccomandata, indicando un termine per il pagamento pari ad almeno quindici giorni solari dalla data di invio della stessa.

Union Gas Metano addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nei limiti di quanto previsto dal Delibera ARG/gas 99/11 e Del. 258/2015/r/eel – TIMOE e successive modifiche e integrazioni.

La somministrazione di gas naturale potrà essere sospesa, mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, non prima che siano decorsi 40 giorni dalla notifica della costituzione in mora (così come previsto dalla Del. 219/2020/R/com che ha recepito la Legge di bilancio 2020).

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di sospensione della somministrazione di gas naturale per morosità, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità entro 60 giorni dalla suddetta sospensione, il Contratto si intenderà automaticamente risolto con riferimento alla somministrazione di gas naturale, senza ulteriore comunicazione da parte di Union Gas Metano s.p.a.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all’interruzione della somministrazione di gas naturale, che avviene mediante interventi tecnici più complessi; in tal caso, il Contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all’atto dell’esecuzione dell’intervento.

Nel caso di impossibilità di esecuzione dell’intervento, Union Gas Metano si riserva di inviare al SII la richiesta di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna.

Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e di riattivazione della somministrazione di gas naturale, nei limiti dei costi sostenuti da Union Gas Metano. La stessa non sospenderà la somministrazione di gas naturale limitatamente ai casi previsti dall’art. 9.3, in deroga a quanto stabilito dall’ Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11(TIMG), l’esercente può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.

Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, qualora il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, non prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato in diffida, Union Gas Metano sarà titolata a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile alla prima fine mese utile per fatto e colpa del Cliente, con il conseguente anticipato scioglimento dei contratti di cui al precedente art. 4 e la cessazione delle attività di cui allo stesso articolo. In tal caso, fermo restando l’obbligo per il Cliente di minimizzare il disagio causato a Union Gas Metano, il Cliente stesso sarà tenuto a rimborsare a quest’ultimo le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti da Union Gas Metano.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente e nel rispetto delle medesime tempistiche sopra indicate, Union Gas Metano potrà inviare al Distributore Elettrico la richiesta di sospensione della fornitura presso il PdP del Cliente. In tal caso, Union Gas Metano si riserva di addebitare al Cliente stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura, nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA.

Qualora sussistano le condizioni tecniche, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione di potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per un periodo pari ad almeno 15 giorni come da TIMOE modificato dalla Del. 219/2020/r/com giorni solari, dopodiché, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, avverrà la sospensione della fornitura.

Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, nel caso di morosità del Cliente che rientra tra i “clienti finali non disalimentabili “di cui Art. 23 della Del. 258/2015/r/eel TIMOE dell’energia elettrica nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore”) verranno seguite le procedure previste dall’art.24 della predetta Delibera in modo che il Cliente non venga disalimentato. Union gas metano, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della fornitura.

In seguito a sospensione per morosità nei casi della relativa prestazione definita dalle Del. 566/2019/r/eel – RQDG Del. 569/2019r/gas (TIQE) Union Gas Metano è tenuta a corrispondere al
cliente i seguenti indennizzi:

  • 30€ nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata;
  • 20€ nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità e il venditore pur avendo inviato la raccomandata non abbia rispettato le tempistiche sopra descritte.

In entrambi i casi sopra descritti, al cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione. Union Gas Metano si riserva altresì la possibilità di ricorrere al c.d. Sistema Indennitario per l’applicazione del corrispettivo di morosità CMOR nei casi e con le modalità previste dalla Del. 593/2017/R/com TISIND.

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